Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «esplosivi»: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;
2) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;
3) «sicurezza»: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;
4) «sicurezza pubblica»: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all’ordine pubblico;
5) «licenza di trasferimento»: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all’interno dell’Unione;
6) «trasferimento»: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all’interno dell’Unione, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;
7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
8) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un esplosivo;
9) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;
10) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
11) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un esplosivo originario di un paese terzo;
12) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;
13) «operatori economici»: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell’immagazzinamento, nell’utilizzazione, nei trasferimenti, nell’importazione, nell’esportazione o nel commercio degli esplosivi;
14) «armaiolo»: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;
15) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;
16) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
17) «accreditamento»: accreditamento quale definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
18) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
19) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli esplosivi;
20) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
21) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
22) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;
23) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
24) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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