Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)   «esplosivi»: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni; 2)   «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria; 3)   «sicurezza»: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti; 4)   «sicurezza pubblica»: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all’ordine pubblico; 5)   «licenza di trasferimento»: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all’interno dell’Unione; 6)   «trasferimento»: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all’interno dell’Unione, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito; 7)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 8)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un esplosivo; 9)   «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi; 10)   «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; 11)   «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un esplosivo originario di un paese terzo; 12)   «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato; 13)   «operatori economici»: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell’immagazzinamento, nell’utilizzazione, nei trasferimenti, nell’importazione, nell’esportazione o nel commercio degli esplosivi; 14)   «armaiolo»: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione o trasformazione di armi da fuoco e di munizioni; 15)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare; 16)   «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 17)   «accreditamento»: accreditamento quale definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 18)   «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 19)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli esplosivi; 20)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 21)   «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell’utilizzatore finale; 22)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura; 23)   «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; 24)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
Storico versioni

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