Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«persone con disabilità»: coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri;
2)
«prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
3)
«servizio»: un servizio quale definito all’, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);
4)
«fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell’Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell’Unione;
5)
«servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE;
6)
«servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica che sono utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, derivanti dall’attuazione di misure per rendere i servizi accessibili ai sensi dell’ della direttiva 2010/13/UE; e includono guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides —EPG).
7)
«apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature il cui scopo principale è fornire accesso ai servizi di media audiovisivi;
8)
«servizio di comunicazione elettronica»: i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all’, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972;
9)
«servizio di conversazione globale»: il servizio di conversazione globale quale definito all’, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972;
10)
«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all’, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972;
11)
«PSAP più idoneo»: uno PSAP più idoneo quale definito all’, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972;
12)
«comunicazione di emergenza»: la comunicazione di emergenza quale definita all’, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972;
13)
«servizio di emergenza»: il servizio di emergenza quale definito all’, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972;
14)
«testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra più punti, in cui il testo introdotto è inviato in modo tale che la comunicazione è percepita dall’utente come continua, carattere per carattere;
15)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato dell’Unione, nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;
16)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
17)
«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d’impresa;
18)
«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
19)
«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;
20)
«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
21)
«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi;
22)
«consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in questione o è destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
23)
«microimpresa»: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;
24)
«piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, ma che non comprende le microimprese;
25)
«norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all’, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
26)
«specifiche tecniche »: una specifica tecnica quale definita all’, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012 che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilità applicabili a un prodotto o servizio;
27)
«ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
28)
«servizi bancari per consumatori»: la fornitura ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti:
a)
i contratti di credito contemplati dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);
b)
i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);
c)
i servizi di pagamento quali definiti all’, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);
d)
i servizi collegati al conto di pagamento quali definiti all’, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32); e
e)
la moneta elettronica quale definita all’, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
29)
«terminale di pagamento»: un dispositivo che il cui scopo principale è consentire di effettuare pagamenti tramite l’uso di strumenti di pagamento quali definiti all’, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366 presso un punto vendita fisico ma non in un contesto virtuale;
30)
«servizi di commercio elettronico»: i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo;
31)
«servizi di trasporto passeggeri aerei»: i servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti all’, lettera l), del regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l’aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei dell’Unione;
32)
«servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i servizi di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;
33)
«servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
34)
«servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili»: i servizi di trasporto passeggeri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
35)
«servizi di trasporto urbani ed extraurbani»: i servizi urbani ed extraurbani quali definiti all’, punto 6), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34); ma ai fini della presente direttiva, tale definizione comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus;
36)
«servizi di trasporto regionali»: i servizi regionali quali definiti all’, punto 7), della direttiva 2012/34/UE; ma ai fini della presente direttiva, tale definizione comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus;
37)
«tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere, sostituire o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità oppure per alleviare o compensare minorazioni, limitazioni dell’attività o restrizioni della partecipazione;
38)
«sistema operativo»: il software che, tra l’altro, gestisce l’interfaccia con l’hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all’utente un’interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un’interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell’hardware informatico generico per consumatori o sia un software a sé stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori; ma tale definizione esclude il boot loader, il basic input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell’installazione del sistema operativo;
39)
«sistema hardware informatico generico per consumatori»: la combinazione di hardware che forma un computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalità e dalla capacità di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche più comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet;
40)
«capacità informatica interattiva»: funzionalità che sostiene l’interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce o video o una qualsiasi combinazione dei predetti;
41)
«libro elettronico (e-book) e software dedicati»: il servizio consistente nella fornitura di file digitali che trasmettono la versione elettronica di un libro così da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la lettura e l’utilizzo, nonché il software, ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude i software di cui alla definizione (42);
42)
«lettore di libro elettronico (e-reader)»: apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai fini dell’accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al loro interno, della loro lettura e del loro utilizzo;
43)
«biglietti elettronici»: un sistema in cui un titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o credito di viaggio, è archiviato in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o in un altro dispositivo anziché essere stampato su un biglietto cartaceo;
44)
«servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo dotato di capacità informatica interattiva e forniti all’acquirente in forma elettronica, che consentano la loro stampa su carta o di essere visualizzati, al momento del viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di capacità informatica interattiva.
Storico versioni
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