Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il servizio di emergenza quale definito all’articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972
Fonte: dir-2019-04-17-882 — art. 3 →un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità del diritto nazionale
Fonte: dir-2018-12-11-1972 — art. 2 →il servizio di emergenza quale definito all'articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo. 1° agosto 2003, n. 259
Fonte: dlgs-2022-05-27-82 — art. 2 →