Art. 4

Requisiti di accessibilità

In vigore dal 17 apr 2019
Requisiti di accessibilità 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, fatto salvo l’, gli operatori economici immettano sul mercato solo i prodotti e forniscano solo i servizi che siano conformi ai requisiti di accessibilità di cui all’allegato I. 2.   Tutti i prodotti elencati devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione I dell’allegato I. Tutti i prodotti, esclusi i terminali self-service, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione II dell’allegato I. 3.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tutti i servizi, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali, sono conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione III dell’allegato I. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tutti i servizi devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione IV dell’allegato I. 4.   Gli Stati membri possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali, che l’ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi contemplati dalla presente direttiva si conformi ai requisiti di accessibilità di cui all’allegato III, al fine di ottimizzarne l’utilizzo da parte delle persone con disabilità. 5.   Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti. 6.   Gli Stati membri forniscono orientamenti e strumenti alle microimprese per facilitare l’applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri elaborano tali strumenti in consultazione con le parti interessate. 7.   Gli Stati membri possono fornire agli operatori economici degli esempi indicativi, contenuti nell’allegato II, di possibili soluzioni che contribuiscono a soddisfare i requisiti di accessibilità di cui all’allegato I. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché la raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112», da parte dello PSAP più idoneo sia conforme agli specifici requisiti di accessibilità di cui alla sezione V dell’allegato I, nel modo che più si adatta all’organizzazione nazionale dei sistemi di emergenza. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ a integrazione dell’allegato I specificando ulteriormente i requisiti di accessibilità che non possono, per la loro stessa natura, produrre il loro effetto atteso a meno di essere ulteriormente specificati in atti giuridici vincolanti dell’Unione, come i requisiti relativi all’interoperabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:882:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo