Art. 14

Modifica sostanziale e onere sproporzionato

In vigore dal 17 apr 2019
Modifica sostanziale e onere sproporzionato 1.   I requisiti di accessibilità di cui all’ si applicano soltanto nella misura in cui la conformità: a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua natura stessa; e b) non comporti l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati. 2.   Gli operatori economici valutano se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all’ introdurrebbe una modifica fondamentale o, sulla base dei pertinenti criteri di cui all’allegato VI, imporrebbe un onere sproporzionato, come previsto al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Gli operatori economici documentano la valutazione di cui al paragrafo 2. Gli operatori economici conservano tutti i risultati pertinenti per un periodo di cinque anni, calcolati a decorrere, a seconda dei casi, dall’ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato o dall’ultima fornitura di un servizio. Su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o delle autorità responsabili del controllo della conformità dei servizi, a seconda dei casi, gli operatori economici forniscono alle autorità una copia della valutazione di cui al paragrafo 2. 4.   In deroga al paragrafo 3, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la loro valutazione. Se tuttavia un’autorità di vigilanza del mercato lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare il paragrafo 1 forniscono all’autorità gli elementi fattuali relativi alla valutazione di cui al paragrafo 2. 5.   I fornitori di servizi che invocano il paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda ogni categoria o tipo di servizio, rinnovano la loro valutazione sul fatto che l’onere sia o meno sproporzionato: a) quando il servizio offerto è modificato; o b) su richiesta delle autorità responsabili del controllo della conformità dei servizi; e c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni. 6.   Qualora gli operatori economici ricevano finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell’operatore, cioè forniti al fine di migliorare l’accessibilità, non hanno diritto di invocare il paragrafo 1, lettera b). 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ a integrazione dell’allegato VI specificando ulteriormente i pertinenti criteri di cui l’operatore economico deve tenere conto per la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Al momento di specificare ulteriormente tali criteri, la Commissione tiene conto dei potenziali vantaggi non soltanto per le persone con disabilità, ma anche per le persone con limitazioni funzionali. Se necessario, la Commissione adotta il primo di tali atti delegati entro il 28 giugno 2020. Tale atto comincia ad applicarsi non prima del 28 giugno 2025. 8.   Qualora gli operatori economici invochino il paragrafo 1 per uno specifico prodotto o servizio, essi ne informano le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico è immesso sul mercato o è fornito il servizio specifico. Il primo comma non si applica alle microimprese.
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