Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 nov 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotto da costruzione»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione; 2) «prodotto»: un prodotto da costruzione o un altro elemento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento come indicato all’; 3) «permanente»: destinato a rimanere nell’opera di costruzione, o in parti di essa, dopo il completamento del processo di costruzione o ristrutturazione; 4) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno nel quadro della fornitura di un servizio; 5) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione o la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un prodotto usato dopo la sua disinstallazione; 6) «prestazione»: il grado in cui un prodotto presenta determinate caratteristiche essenziali scalabili; 7) «caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I, e quelle che sono elencate come caratteristiche ambientali essenziali predeterminate di cui all’allegato II; 8) «requisito di prodotto»: una caratteristica, conformemente all’allegato III, che un prodotto deve rispettare prima di poter essere immesso sul mercato; 9) «operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento in relazione alla fabbricazione o alla rifabbricazione dei prodotti, compresi prodotti da riutilizzare, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, in conformità del presente regolamento; 10) «fabbricante»: un fabbricante quale definito all’, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1020; 11) «serie di dati 3D»: una serie di dati numerici che descrivono la forma di un oggetto mediante le sue dimensioni esterne e le sue cavità; 12) «opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell’acqua, compresi tra l’altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d’acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie; 13) «livello»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico; 14) «classe»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto delimitata da un valore minimo e da un valore massimo; 15) «livello di soglia»: livello minimo o massimo di prestazione di un prodotto in relazione a una determinata caratteristica essenziale; 16) «parte essenziale»: una parte utilizzata come componente o pezzo di ricambio di un prodotto e che è stata descritta da una specifica tecnica armonizzata come essenziale per la caratterizzazione, la sicurezza o la prestazione di un prodotto; 17) «kit»: un prodotto immesso sul mercato da un singolo operatore economico come insieme di almeno due elementi distinti, nessuno dei quali deve necessariamente essere un prodotto di per sé, destinati ad essere incorporati insieme in opere di costruzione; 18) «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee; 19) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea; 20) «prodotto usato»: un prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che: a) non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento; o b) è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto; 21) «uso previsto»: la finalità di un prodotto quale definita nelle specifiche tecniche armonizzate applicabili o nei documenti per la valutazione europea; 22) «uso dichiarato»: l’uso previsto dal fabbricante, comprese le condizioni d’uso, stabilito nella documentazione tecnica, sulle etichette, nelle informazioni generali relative ai prodotti, nelle istruzioni per l’uso, nelle informazioni di sicurezza o nel materiale pubblicitario; 23) «riparazione»: il processo attraverso il quale un prodotto difettoso viene riparato o i suoi componenti difettosi vengono sostituiti, al fine di riportare il prodotto in una condizione nella quale è in grado di soddisfare l’uso dichiarato; 24) «manutenzione»: un’azione effettuata per mantenere un prodotto in condizioni tali da garantirne il funzionamento specificato; 25) «prodotto rifabbricato»: un prodotto che non è un rifiuto o ha cessato di essere un rifiuto conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile, sono qualificate come essenziali per le prestazioni del prodotto; 26) «rischio»: un rischio quale definito all’, punto 18), del regolamento (UE) 2019/1020; 27) «prodotto-tipo»: il modello astratto di singoli prodotti, determinato dall’uso previsto e da una serie di caratteristiche che escludono qualsiasi variazione per quanto riguarda la prestazione o il rispetto dei requisiti dei prodotti stabiliti nel presente regolamento, mentre prodotti identici di fabbricanti diversi appartengono a prodotti-tipo diversi; 28) «stato dell’arte»: il modo più efficace e avanzato per conseguire un determinato obiettivo, o un modo che si avvicina a quello più efficace e avanzato, o un modo che è attualmente possibile applicando le tecnologie comuni, indipendentemente dal fatto che sia o meno la soluzione tecnologicamente più avanzata; 29) «riciclaggio»: il riciclaggio quale definito all’, punto 17), della direttiva 2008/98/CE; 30) «fornitore di servizi di logistica»: un fornitore di servizi di logistica quale definito all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020; 31) «famiglia di prodotti»: tutti i prodotti-tipo appartenenti a una delle famiglie di cui all’allegato VII; 32) «categoria di prodotti»: un sottoinsieme dei prodotti-tipo di una determinata famiglia di prodotti comprendente i prodotti-tipo che hanno in comune un determinato uso previsto, come specificato nelle specifiche tecniche armonizzate o nei documenti per la valutazione europea; 33) «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo documentato, continuo e interno della produzione in uno stabilimento di produzione in relazione a determinati parametri o aspetti qualitativi, che riflette le specificità di una rispettiva famiglia di prodotti o categoria di prodotti nonché di processi di fabbricazione e che mira alla costanza della prestazione o al rispetto continuo dei requisiti dei prodotti, eseguito conformemente all’allegato IX; 34) «importatore»: un importatore quale definito all’, punto 9), del regolamento (UE) 2019/1020; 35) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento diversa dal fabbricante o dall’importatore che mette un prodotto a disposizione sul mercato, tra l’altro offrendo prodotti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate o esponendo prodotti ai clienti o agli installatori nel corso di un’attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza, a titolo oneroso o gratuito; 36) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento; 37) «fabbricato in un unico esemplare»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, è necessario un riadattamento del processo di produzione per la fabbricazione rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall’operatore economico in questione; 38) «microimpresa»: una microimpresa quale definita all’, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (23); 39) «su specifica del committente»: indica che, in ragione delle specifiche del cliente, vi è una variazione in termini di dimensioni o materiali rispetto a tutti gli altri prodotti fabbricati per altri clienti dall’operatore economico in questione; 40) «permalink» (collegamento permanente): un collegamento Internet a un sito web stabile tanto in termini di contenuto quanto di indirizzo («URL»); 41) «supporto dati»: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo; 42) «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate di prestazione che sono state rese obbligatorie ai fini dell’applicazione del presente regolamento conformemente all’, paragrafo 8, agli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, e agli atti delegati di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3 e all’, paragrafo 2; 43) «organizzazione europea di normazione»: una organizzazione europea di normazione quale definita all’, punto 8), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 44) «processo non in serie»: un processo che non è né prevalentemente automatizzato o prevalentemente realizzato utilizzando tecniche di assemblaggio in linea né ripetuto molto spesso in relazione al volume di produzione dall’operatore economico interessato o dagli operatori economici appartenenti allo stesso gruppo di imprese, determinato da una persona fisica o giuridica che esercita un controllo comune, o dalla stessa struttura organizzativa; 45) «ritiro»: un ritiro quale definito all’, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020; 46) «richiamo»: un richiamo quale definito all’, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020; 47) «mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai clienti di concludere contratti a distanza con operatori economici per la vendita di prodotti; 48) «interfaccia online»: un’interfaccia online quale definita all’, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1020; 49) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti o ad altre persone che forniscono materie prime, prodotti intermedi o prodotti usati ai fabbricanti; 50) «prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che presta un servizio a un fabbricante o a un fornitore di una parte essenziale, a condizione che il servizio sia pertinente per la fabbricazione di prodotti, compresa la loro progettazione o la loro disinstallazione in caso di prodotti utilizzati; 51) «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 52) «autorità di vigilanza del mercato»: un’autorità di vigilanza del mercato quale definita all’, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020; 53) «ciclo di vita»: le fasi consecutive e interconnesse della vita di un prodotto, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali o, nel caso di prodotti precedentemente incorporati in opere di costruzione, dall’ultima disinstallazione dall’opera di costruzione fino allo smaltimento finale; 54) «punto unico di collegamento»: l’autorità designata come punto focale per i contatti con la Commissione e altri Stati membri su questioni relative ai prodotti da costruzione; 55) «organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità autorizzato a svolgere compiti di valutazione e verifica di parte terza a norma del presente regolamento e che è stato debitamente notificato; 56) «autorità notificante»: il singolo organismo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla notifica e al controllo degli organismi notificati; 57) «organismo di valutazione tecnica» o «TAB»: un organismo, designato a norma del presente regolamento, che emette valutazioni tecniche europee sulla base di documenti per la valutazione europea; 58) «autorità designatrice»: il singolo organo pubblico designato a norma del presente regolamento preposto alla designazione e al controllo dei TAB in uno Stato membro; 59) «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita, potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l’ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell’arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso previsto del prodotto e nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili; 60) «prodotto che presenta un rischio grave»: un prodotto che presenta un rischio grave quale definito all’, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1020; 61) «sottoprodotto»: un sottoprodotto ai sensi dell’ della direttiva 2008/98/CE; 62) «riciclabilità»: la capacità di un materiale o di un prodotto di essere efficacemente ed efficientemente separato, raccolto, selezionato e aggregato in specifici flussi di rifiuti al fine di essere riciclato per ottenere materie prime secondarie, riducendo al minimo la perdita di qualità o funzionalità rispetto alla materia prima in questione; 63) «beni di rilevanza per le crisi»: beni di rilevanza per le crisi come definiti dall’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (24); 64) «modalità di emergenza del mercato interno»: modalità di emergenza del mercato interno definita dall’, punto 3) del regolamento (UE) 2024/2747.
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