Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto o nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzio
Fonte: reg-2019-06-20-1020 — art. 3 →il prodotto che, non rispettando un requisito di progettazione ecocompatibile definito nel presente regolamento o a norma dello stesso, diverso da quelli elencati all'articolo 71, paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale requisito
Fonte: reg-2024-06-13-1781 — art. 2 →un prodotto che, in qualsiasi momento durante il suo intero ciclo di vita, potrebbe intrinsecamente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, l’ambiente o il soddisfacimento di requisiti di base delle opere di costruzione se incorporato in tali opere, in una misura che, tenendo conto dello stato dell’arte, va oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all’uso previsto del prodotto e nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili
Fonte: reg-2024-11-27-3110 — art. 3 →