Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; 3)   «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e tutelino l'interesse pubblico oggetto di tale normativa; 4)   «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell' quale responsabile della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro; 5)   «autorità richiedente»: l'autorità di vigilanza del mercato che presenta una richiesta di assistenza reciproca; 6)   «autorità interpellata»: l'autorità di vigilanza del mercato che riceve una richiesta di assistenza reciproca; 7)   «non conformità»: qualsiasi caso di mancata conformità a una delle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione o del presente regolamento; 8)   «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 9)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo; 10)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; 11)   «fornitore di servizi di logistica»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all', punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), i servizi di consegna dei pacchi come definiti all', punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci. 12)   «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione o ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento; 13)   «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; 14)   «prestatore di servizi della società dell'informazione»: il prestatore di un servizio come definito all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (33); 15)   «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore economico, e che serve per fornire agli utilizzatori finali l'accesso ai prodotti dell'operatore economico; 16)   «misura correttiva»: qualsiasi misura adottata da un operatore economico per porre fine a un caso di non conformità, laddove richiesto da un'autorità di vigilanza del mercato o su iniziativa dell'operatore economico stesso; 17)   «misura volontaria»: un'azione correttiva non richiesta da un'autorità di vigilanza del mercato; 18)   «rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni; 19)   «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto o nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione; 20)   «prodotto che presenta un rischio grave»: qualsiasi prodotto che presenta un rischio per il quale, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell'impiego normale e prevedibile del prodotto, la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati; 21)   «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali; 22)   «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 23)   «ritiro»: qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura; 24)   «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all', punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; 25)   «immissione in libera pratica»: la procedura di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; 26)   «prodotti che entrano nel mercato dell'Unione»: prodotti provenienti da paesi terzi e destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica».
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