fornitore di servizi di logistica

Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), i servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci. 12) «rappresentante a

Fonte: reg-2019-06-20-1020art. 3

qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), i servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci

Fonte: reg-2023-05-10-988art. 3

un fornitore di servizi di logistica quale definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020

Fonte: reg-2024-11-27-3110art. 3

il fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020

Fonte: reg-2025-11-26-2509art. 3

una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci

Fonte: dir-2024-10-23-2853art. 4
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