Art. 5

Rappresentante autorizzato

In vigore dal 20 giu 2019
Rappresentante autorizzato 1.   Ai fini dell', paragrafo 2, lettera c), il rappresentante autorizzato è incaricato dal fabbricante di svolgere i compiti enumerati all', paragrafo 3, fatti salvi eventuali altri compiti imposti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità di vigilanza del mercato. 3.   I rappresentanti autorizzati dispongono dei mezzi adeguati per poter espletare i compiti loro affidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1020:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo