Art. 5
Rappresentante autorizzato
In vigore dal 20 giu 2019
Rappresentante autorizzato
1. Ai fini dell', paragrafo 2, lettera c), il rappresentante autorizzato è incaricato dal fabbricante di svolgere i compiti enumerati all', paragrafo 3, fatti salvi eventuali altri compiti imposti dalla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato. Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità di vigilanza del mercato.
3. I rappresentanti autorizzati dispongono dei mezzi adeguati per poter espletare i compiti loro affidati.
Storico versioni
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