Art. 7

Obbligo di cooperazione

In vigore dal 20 giu 2019
Obbligo di cooperazione 1.   Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati da prodotti messi a disposizione sul mercato da tali operatori. 2.   I prestatori di servizi della società dell'informazione cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.
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Obbligo di cooperazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/1020) — Testo vigente | Portale Normativo