Art. 10
Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento
In vigore dal 20 giu 2019
Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di collegamento
1. Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato secondo le modalità definite nel presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato nel proprio territorio. Ogni Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri circa le sue autorità di vigilanza del mercato e gli ambiti di competenza di ciascuna autorità, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'.
3. Ogni Stato membro designa un ufficio unico di collegamento.
4. L'ufficio unico di collegamento è almeno responsabile di rappresentare la posizione coordinata delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità designate a norma dell', paragrafo 1, nonché di comunicare le strategie nazionali di cui all'. L'ufficio unico di collegamento fornisce altresì sostegno alla cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati membri, come stabilito al capo VI.
5. Al fine di svolgere una vigilanza del mercato dei prodotti messi in vendita online e in modo tradizionale con la stessa efficacia per tutti i canali di distribuzione, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e i rispettivi uffici unici di collegamento dispongano delle risorse — tra cui sufficienti risorse di bilancio e di altro tipo, come un numero sufficiente di dipendenti competenti — delle competenze, delle procedure e altre disposizioni necessarie per espletare correttamente le proprie funzioni.
6. Qualora nel loro territorio siano presenti più autorità di vigilanza del mercato, gli Stati membri garantiscono che le loro rispettive funzioni siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento affinché dette autorità possano operare in stretta collaborazione ed espletare efficacemente le proprie funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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