Art. 13
Strategie nazionali di vigilanza del mercato
In vigore dal 20 giu 2019
Strategie nazionali di vigilanza del mercato
1. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale globale di vigilanza del mercato, almeno ogni quattro anni. Ogni Stato membro elabora la prima di tali strategie entro il 16 luglio 2022. La strategia promuove un approccio nazionale coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato e all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione nel territorio dello Stato membro. Nell'elaborazione della strategia nazionale di vigilanza del mercato sono presi in considerazione tutti i settori disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione e tutte le fasi della catena di fornitura del prodotto, comprese le importazioni e le catene di approvvigionamento digitale. Possono essere prese in considerazione anche le priorità stabilite nel programma di lavoro della rete.
2. La strategia nazionale di vigilanza del mercato comprende almeno i seguenti elementi purché essi non compromettano le attività di vigilanza del mercato:
a)
le informazioni disponibili sulla presenza di prodotti non conformi, che tengano conto in particolare dei controlli di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, se del caso, come pure delle tendenze del mercato che possono incidere sui tassi di non conformità delle categorie di prodotti e di eventuali minacce e rischi inerenti alle tecnologie emergenti;
b)
i settori definiti prioritari dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione;
c)
le attività di applicazione delle norme previste al fine di ridurre i casi di non conformità nei settori definiti come prioritari, compresi, se del caso, i livelli minimi di controllo previsti per le categorie di prodotti che presentano livelli significativi di non conformità;
d)
una valutazione della cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri come enunciato all', paragrafo 8, del capo VI.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le rispettive strategie nazionali di vigilanza del mercato mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'. Ciascuno Stato membro pubblica la sintesi delle strategie.
Storico versioni
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