Art. 14
Poteri delle autorità di vigilanza del mercato
In vigore dal 20 giu 2019
Poteri delle autorità di vigilanza del mercato
1. Gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato i poteri di vigilanza del mercato, di indagine e di applicazione necessari per l'applicazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione.
2. Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri di cui al presente articolo in modo efficiente ed efficace e conformemente al principio di proporzionalità, nella misura in cui tale esercizio riguardi l'oggetto, la finalità delle misure, la natura e il danno effettivo o potenziale complessivo del caso di mancata conformità. I poteri sono attuati ed esercitati a norma del diritto dell'Unione e nazionale, tra cui i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché i principi del diritto nazionale in materia di libertà di espressione e di libertà e di pluralismo dei media, le garanzie procedurali applicabili e le norme dell'Unione sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679.
3. Nel conferire poteri a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che tali poteri siano esercitabili in uno dei seguenti modi, a seconda dei casi:
a)
direttamente dalle autorità di vigilanza del mercato sotto la propria autorità;
b)
mediante il ricorso ad altre autorità pubbliche, in base alla divisione dei poteri e all'organizzazione istituzionale e amministrativa dello Stato membro in questione;
c)
mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti di pronunciare la decisione necessaria per autorizzare l'esercizio del potere in questione, se del caso anche presentando ricorso qualora la richiesta di pronuncia fosse respinta.
4. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1 comprendono come minimo:
a)
il potere di richiedere agli operatori economici a fornire i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni del caso riguardo alla conformità e agli aspetti tecnici del prodotto, compreso l'accesso al software incorporato, nella misura in cui tale accesso è necessario per valutare la conformità del prodotto alla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione, in qualsiasi forma o formato e a prescindere dal supporto o dal luogo in cui tali documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sono conservati, nonché a prendere od ottenerne copie;
b)
il potere di richiedere agli operatori economici a fornire informazioni pertinenti sulla catena di approvvigionamento, sui dettagli della rete di distribuzione, sulle quantità di prodotti sul mercato e su altri modelli di prodotti aventi le stesse caratteristiche tecniche del prodotto in questione, se pertinente ai fini della conformità con i requisiti applicabili ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione;
c)
il potere di richiedere agli operatori economici a fornire le informazioni pertinenti necessarie ai fini dell'accertamento della proprietà dei siti web, allorché le informazioni in questione sono legate all'oggetto dell'indagine;
d)
il potere di effettuare ispezioni in loco e controlli fisici;
e)
il potere di accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto utilizzato dall'operatore economico in questione nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, allo scopo di individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;
f)
il potere di avviare indagini sulle autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa per individuare i casi di non conformità e porvi fine;
g)
il potere di richiedere agli operatori economici di adottare misure appropriate per porre fine a un caso di non conformità o di eliminare il rischio;
h)
il potere di adottare misure appropriate, qualora un operatore economico ometta di adottare misure correttive appropriate o qualora persista la non conformità o il rischio, tra cui il potere di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o di imporne il ritiro o il richiamo;
i)
il potere di imporre sanzioni a norma dell';
j)
il potere di acquisire campioni di prodotti, anche in forma anonima, di ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa per individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;
k)
il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio:
i)
di imporre la rimozione dei contenuti da un'interfaccia online relativa ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online, oppure
ii)
in caso di mancata di osservanza di un obbligo imposto ai sensi del punto i), di obbligare i prestatori di servizi della società dell'informazione a limitare l'accesso all'interfaccia online, anche chiedendo a terzi pertinenti di attuare tali misure.
5. Le autorità di vigilanza del mercato possono utilizzare come prova ai fini delle loro indagini qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o informazione di altro tipo, a prescindere dal loro formato e dal supporto di conservazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1020:oj#art-14