Art. 41

Sanzioni

In vigore dal 20 giu 2019
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II che impongono obblighi agli operatori economici e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale. 2.   Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 3.   Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 16 ottobre 2021 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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Sanzioni (Art. 41 Regolamento (UE) 2019/1020) — Testo vigente | Portale Normativo