Art. 43
Procedura di comitato
In vigore dal 20 giu 2019
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all', paragrafo 4, all', paragrafo 9, all', paragrafo 8, e all', paragrafi 10 e 11, e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
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