Art. 21
Impianti di prova dell'Unione
In vigore dal 20 giu 2019
Impianti di prova dell'Unione
1. Gli impianti di prova dell'Unione sono intesi a contribuire al conseguimento di una capacità di laboratorio, come pure ad assicurare l'affidabilità e la coerenza delle prove ai fini della vigilanza del mercato nell'Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può designare un impianto pubblico di prova di uno Stato membro come impianto di prova dell'Unione per determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a una categoria di prodotti.
La Commissione può designare altresì uno dei propri impianti di prova come impianto di prova dell'Unione per categorie specifiche di prodotti o per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti o per prodotti per i quali la capacità di prova è inesistente o insufficiente.
3. Gli impianti di prova dell'Unione sono accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008.
4. La designazione di impianti di prova dell'Unione non incide sulla libertà delle autorità di vigilanza del mercato, della rete e della Commissione di scegliere gli impianti di prova ai fini delle loro attività.
5. Gli impianti di prova dell'Unione designati forniscono i loro servizi esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato, alla rete, alla Commissione e ad altri organismi governativi o intergovernativi.
6. Gli impianti di prova dell'Unione, nell'ambito delle loro competenze, svolgono le attività seguenti:
a)
effettuano prove su prodotti su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, della rete o della Commissione;
b)
forniscono pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta della rete;
c)
sviluppano tecniche e metodi di analisi nuovi;
7. Le attività di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono remunerate e possono essere finanziate dall'Unione in conformità dell', paragrafo 2.
8. Gli impianti di prova dell'Unione possono ricevere finanziamenti dall'Unione in conformità dell', paragrafo 2, al fine di potenziarne le capacità di prova o crearne di nuove per determinate categorie di prodotti o per rischi specifici a una categoria di prodotti per i quali la capacità di prova è assente o insufficiente.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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