Art. 20
Sistema di informazione rapida
In vigore dal 20 giu 2019
Sistema di informazione rapida
1. Un'autorità di vigilanza del mercato che adotti o intenda adottare una misura ai sensi dell' e ritenga che i motivi o gli effetti della stessa vadano oltre il territorio del proprio Stato membro notifica immediatamente alla Commissione detta misura, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. L'autorità di vigilanza del mercato informa inoltre immediatamente la Commissione delle modifiche o della revoca di tale misura.
2. Nel caso in cui un prodotto che comporta un rischio grave sia stato messo a disposizione sul mercato, le autorità di vigilanza del mercato notificano immediatamente alla Commissione le eventuali misure volontarie adottate e comunicate all'autorità stessa da un operatore economico.
3. Le informazioni fornite in conformità dei paragrafi 1 e 2 comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto, l'origine e la catena di fornitura del prodotto, il rischio relativo al prodotto, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le eventuali misure volontarie adottate dagli operatori economici.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è utilizzato il sistema di vigilanza del mercato e di scambio delle informazioni (RAPEX) previsto dall' della direttiva 2001/95/CE. I paragrafi 2, 3 e 4 dell' di tale direttiva si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione fornisce e mantiene un'interfaccia dati tra il sistema RAPEX e il sistema di informazione e comunicazione di cui all' in modo da evitare una doppia immissione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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