Art. 18
Diritti procedurali degli operatori economici
In vigore dal 20 giu 2019
Diritti procedurali degli operatori economici
1. Ogni misura o decisione adottata od ordinanza emessa dalle autorità di vigilanza del mercato ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione o del presente regolamento indica i motivi esatti su cui si basa.
2. Tali misure, decisioni o ordinanze sono comunicate immediatamente all'operatore economico pertinente, che è contestualmente informato dei mezzi di ricorso a sua disposizione ai sensi della normativa dello Stato membro interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti.
3. Prima che una misura, decisione od ordinanza di cui al paragrafo 1 sia presa o emessa, l'operatore economico interessato ha la possibilità di essere sentito entro un adeguato periodo di tempo non inferiore a dieci giorni lavorativi, a meno che ciò risulti impossibile a causa dell'urgenza della misura, decisione o ordinanza, sulla base di prescrizioni a tutela della salute o della sicurezza o per altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
Se la misura o decisione è presa o l'ordinanza è emessa senza che all'operatore economico sia stata data la possibilità di essere sentito, questa possibilità gli è offerta non appena possibile e la misura, decisione o ordinanza è riesaminata tempestivamente dall'autorità di vigilanza del mercato.
Storico versioni
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