Art. 17

Uso delle informazioni, segreto professionale e commerciale

In vigore dal 20 giu 2019
Uso delle informazioni, segreto professionale e commerciale Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del pubblico le informazioni che ritengono pertinenti ai fini della tutela degli interessi degli utilizzatori finali. Le autorità di vigilanza del mercato rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale.
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