Art. 15
Recupero dei costi da parte delle autorità di vigilanza del mercato
In vigore dal 20 giu 2019
Recupero dei costi da parte delle autorità di vigilanza del mercato
1. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità di vigilanza del mercato a recuperare dall'operatore economico interessato la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai predetti casi di non conformità.
2. Tra i costi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure a norma dell', paragrafi 1 e 2, e i costi di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.
Storico versioni
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