Art. 22

Assistenza reciproca

In vigore dal 20 giu 2019
Assistenza reciproca 1.   Devono esservi una cooperazione e uno scambio di informazioni efficienti tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e le competenti agenzie dell'Unione. 2.   Allorché un'autorità di vigilanza del mercato non riesce a concludere le proprie indagini a causa dell'impossibilità di accedere a talune informazioni nonostante abbia esperito tutti gli sforzi del caso per ottenere informazioni, essa può presentare una richiesta motivata all'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro ove l'accesso a tali informazioni possa essere reso esecutivo. In tal caso l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente senza ritardo, e in ogni caso entro 30 giorni, tutte le informazioni che ritiene pertinenti per stabilire se un prodotto non è conforme. 3.   L'autorità interpellata intraprende le indagini appropriate o adotta altre misure opportune al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l'assistenza di altre autorità di vigilanza del mercato. 4.   L'autorità richiedente conserva la responsabilità dell'indagine avviata, a meno che l'autorità interpellata accetti di assumersene la responsabilità. 5.   In casi debitamente giustificati, l'autorità interpellata può rifiutare di dare seguito a una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 2, se: a) l'autorità richiedente non ha adeguatamente dimostrato che le informazioni richieste sono necessarie per stabilire la non conformità; b) l'autorità interpellata fornisce motivi ragionevoli che dimostrano che ottemperare alla richiesta comprometterebbe sostanzialmente lo svolgimento delle sue attività.
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