Art. 24

Procedura per le richieste di assistenza reciproca

In vigore dal 20 giu 2019
Procedura per le richieste di assistenza reciproca 1.   Prima di presentare una richiesta a norma degli o 23, l'autorità richiedente si adopera per effettuare autonomamente tutte le indagini ragionevoli possibili. 2.   Nel presentare una richiesta ai sensi dell' o 23, l'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni disponibili per consentire all'autorità interpellata di evadere la richiesta, tra cui le eventuali prove necessarie che possono essere ottenute unicamente nello Stato membro dell'autorità richiedente. 3.   Le richieste a norma degli e tutte le comunicazioni collegate alle stesse sono effettuate utilizzando moduli elettronici standard tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'. 4.   La comunicazione avviene direttamente tra le autorità di vigilanza del mercato interessate o tramite gli uffici unico di collegamento degli Stati membri interessati. 5.   Le lingue da utilizzare per le richieste di cui agli e per tutte le comunicazioni collegate alle stesse sono concordate dalle autorità di vigilanza del mercato interessate. 6.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato interessate non giungano ad un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste di cui agli sono trasmesse nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità richiedente e le risposte a tali richieste nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'autorità interpellata. In tal caso, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata provvedono alla traduzione delle richieste, delle risposte o degli altri documenti che ricevono l'una dall'altra. 7.   Il sistema di informazione e comunicazione di cui all' fornisce informazioni strutturate sui casi di assistenza reciproca agli uffici unici di collegamento interessati. In base a tali informazioni, gli uffici unici di collegamento forniscono il sostegno necessario per agevolare l'assistenza.
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