Art. 23
Richieste di misure di applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Richieste di misure di applicazione
1. Nel caso in cui siano necessarie misure all'interno della giurisdizione di un altro Stato membro per porre fine alla non conformità riguardo a un prodotto, e qualora tali misure non scaturiscano dai requisiti dell', paragrafo 7, un'autorità richiedente può rivolgere a un'autorità interpellata in tale altro Stato membro una richiesta debitamente motivata di misure di applicazione.
2. L'autorità interpellata adotta senza ritardo tutte le misure di applicazione opportune e necessarie, avvalendosi dei poteri che le sono conferiti in virtù del presente regolamento per porre fine a un caso di non conformità, mediante l'esercizio dei poteri di cui all' e di qualsiasi potere aggiuntivo conferitole ai sensi del diritto nazionale.
3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente in merito alle misure di cui al paragrafo 2 che sono state adottate o che si intende adottare.
Un'autorità interpellata può rifiutare di dare seguito a una richiesta di misure di applicazione in caso di una o più delle situazioni seguenti:
a)
l'autorità interpellata constata che l'autorità richiedente non ha fornito informazioni sufficienti;
b)
l'autorità interpellata ritiene che la richiesta sia contraria alla normativa di armonizzazione dell'Unione;
c)
l'autorità interpellata dimostra che vi sono ragionevoli motivi che dimostrano che ottemperare alla richiesta comprometterebbe sostanzialmente lo svolgimento delle sue attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1020:oj#art-23