Art. 36

Attività di finanziamento

In vigore dal 20 giu 2019
Attività di finanziamento 1.   L'Unione finanzia l'esecuzione dei compiti della rete di cui all' e delle valutazioni inter pares di cui all'. 2.   L'Unione può finanziare le seguenti attività in relazione all'applicazione del presente regolamento: a) il funzionamento dei punti di contatto per i prodotti; b) l'istituzione e il funzionamento degli impianti di prova dell'Unione di cui all'; c) lo sviluppo degli strumenti di cooperazione internazionale di cui all'; d) l'elaborazione e l'aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato; e) la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche allo scopo di assisterla nell'attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato; f) l'attuazione delle strategie nazionali di vigilanza del mercato di cui all'; g) le campagne degli Stati membri e dell'Unione in materia di vigilanza del mercato e le attività associate, incluse le risorse e le attrezzature, gli strumenti informatici e la formazione; h) la realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi alle attività di vigilanza del mercato connesse all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche e programmi di visite, scambio di personale, lavoro di ricerca, attività di formazione, attività di laboratorio, verifiche della competenza, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità; i) attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell'Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello di Unione e internazionale. 3.   L'Unione finanzia l'interfaccia elettronica di cui all', paragrafo 7, incluso lo sviluppo del sistema di informazione e comunicazione cui all' di poter ricevere flussi automatici di dati elettronici dai sistemi doganali nazionali. 4.   L'Unione finanzia le interfacce elettroniche di cui all', paragrafo 2, per consentire lo scambio di dati tra il sistema di informazione e comunicazione di cui all' e i sistemi nazionali di vigilanza del mercato. 5.   L'assistenza finanziaria dell'Unione alle attività a sostegno del presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (52), direttamente o delegando compiti di esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento. 6.   Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore. 7.   Gli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di vigilanza del mercato possono anche coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione delle attività stabilite nel presente regolamento e per il conseguimento dei loro obiettivi. Tali spese comprendono i costi per la realizzazione di studi, l'organizzazione di riunioni di esperti, attività di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali delle attività di vigilanza del mercato, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio di informazioni, oltre a tutte le altre spese connesse di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione.
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