Art. 31

Ruolo e compiti della rete

In vigore dal 20 giu 2019
Ruolo e compiti della rete 1.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, la rete affronta questioni generali, orizzontali di vigilanza del mercato al fine di facilitare la cooperazione tra gli uffici unici di collegamento e con la Commissione. 2.   La rete svolge i compiti seguenti: a) preparare, adottare e monitorare il proprio programma di lavoro; b) facilitare l'identificazione delle priorità comuni per le attività di vigilanza del mercato e lo scambio di informazioni transettoriali sulla valutazione dei prodotti, inclusi la valutazione dei rischi, i metodi di sperimentazione e i risultati, i recenti sviluppi scientifici e le nuove tecnologie, i rischi emergenti e altri aspetti concernenti le attività di controllo, nonché sull'attuazione delle strategie e delle attività nazionali di vigilanza del mercato; c) coordinare gli ADCO e le loro attività; d) organizzare progetti comuni di vigilanza del mercato transettoriale e di prove sui prodotti e definire le loro priorità; e) scambiare esperienze e migliori prassi, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle strategie nazionali di vigilanza del mercato; f) facilitare l'organizzazione di programmi di formazione e di scambi di personale; g) in collaborazione con la Commissione, organizzare campagne d'informazione e programmi volontari di visite reciproche tra autorità di vigilanza del mercato; h) discutere questioni derivanti dal meccanismo di assistenza reciproca transfrontaliero; i) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento; j) proporre il finanziamento delle attività di cui all'; k) contribuire all'uniformità delle prassi amministrative relative alla vigilanza del mercato negli Stati membri; l) fornire consulenza e assistenza alla Commissione in merito alle questioni relative all'ulteriore sviluppo di RAPEX e del sistema di informazione e di comunicazione di cui all'; m) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche fra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione; n) promuovere e agevolare la collaborazione con altre reti e altri gruppi pertinenti, nell'ottica di esaminare le possibilità di utilizzare le nuove tecnologie ai fini della vigilanza del mercato e della tracciabilità dei prodotti; o) valutare regolarmente le strategie di vigilanza del mercato, con lo svolgimento della prima valutazione entro il 16 luglio 2024; p) affrontare qualsiasi altra questione relativa alle attività nell'ambito di competenza della rete finalizzate a contribuire all'efficace funzionamento della vigilanza del mercato nell'Unione.
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