Art. 33
Ruolo e compiti della Commissione
In vigore dal 20 giu 2019
Ruolo e compiti della Commissione
La Commissione svolge i compiti seguenti:
a)
assistere la rete, i suoi sottogruppi e gli ADCO attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico;
b)
mantenere e mettere a disposizione degli uffici unici di collegamento e dei presidenti degli ADCO un elenco aggiornato dei presidenti degli ADCO, incluse le rispettive informazioni di contatto;
c)
assistere la rete nella preparazione e nel monitoraggio del suo programma di lavoro;
d)
sostenere il funzionamento dei punti di contatto per i prodotti che hanno compiti assegnati loro dagli Stati membri in relazione alla normativa di armonizzazione dell'Unione;
e)
determinare, in consultazione con la rete, la necessità di capacità di prova supplementare e proporre soluzioni a tal fine in conformità con l';
f)
applicare gli strumenti di cooperazione internazionale di cui all';
g)
prestare sostegno per la istituzione di AFCO distinti o congiunti;
h)
sviluppare e mantenere il sistema di informazione e comunicazione di cui all', compresa l'interfaccia di cui all', paragrafo 7, come pure l'interfaccia con le banche dati nazionali di vigilanza del mercato, e fornire informazioni al pubblico mediante tale sistema;
i)
assistere la rete nella realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi all'attuazione delle attività di vigilanza del mercato connesse all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, come studi, programmi, valutazioni, analisi comparative, visite congiunte reciproche e programmi di visita, scambio di personale, lavoro di ricerca, attività di laboratorio, verifiche della competenza, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
j)
elaborare campagne dell'Unione in materia di vigilanza del mercato e attività analoghe e contribuire alla loro attuazione;
k)
organizzare progetti comuni di vigilanza del mercato e di prove sui prodotti, e programmi comuni di formazione, agevolare gli scambi di personale tra autorità di vigilanza del mercato e, se del caso, con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi o con organizzazioni internazionali, nonché organizzare campagne d'informazione e programmi volontari di visite reciproche tra le autorità di vigilanza del mercato;
l)
svolgere attività nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi nonché promozione e valorizzazione delle politiche e dei sistemi dell'Unione in materia di vigilanza del mercato presso le parti interessate a livello di Unione e internazionale;
m)
mettere a disposizione competenze tecniche o scientifiche ai fini dell'attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato;
n)
esaminare, su richiesta della rete o di propria iniziativa, tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento e formulare orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche al fine di promuovere un'applicazione coerente del presente regolamento.
Storico versioni
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