Art. 35
Cooperazione internazionale
In vigore dal 20 giu 2019
Cooperazione internazionale
1. Al fine di migliorare l'efficienza della vigilanza del mercato nell'Unione, la Commissione può cooperare e scambiare informazioni in materia di vigilanza del mercato con le autorità di regolamentazione di paesi terzi od organizzazioni internazionali nel quadro di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali. Questo tipo di accordi sono basati sul principio di reciprocità, includono disposizioni sulla riservatezza corrispondenti a quelle applicabili nell'Unione e garantiscono che qualsiasi scambio di informazioni sia conforme al diritto dell'Unione applicabile.
2. La cooperazione o lo scambio di informazioni possono riguardare, tra l'altro, gli aspetti seguenti:
a)
i metodi di valutazione del rischio utilizzati e i risultati delle prove sui prodotti;
b)
i richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;
c)
le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato a norma dell'.
3. La Commissione può approvare un sistema specifico di controlli pre-esportazione sui prodotti che un paese terzo effettua immediatamente prima dell'esportazione dei prodotti nell'Unione al fine di verificare che soddisfino le prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione ad essi applicabile. L'approvazione può essere concessa in relazione a uno o più prodotti, ad una o più categorie di prodotti o a prodotti o categorie di prodotti di determinati fabbricanti.
4. La Commissione predispone e mantiene un elenco di tali prodotti o categorie di prodotti riguardo ai quali è stata concessa l'approvazione di cui al paragrafo 3 e mette tale elenco a disposizione del pubblico.
5. L'approvazione può essere concessa a un paese terzo in conformità del paragrafo 3 solamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
il paese terzo possiede un sistema efficiente di verifica della conformità dei prodotti esportati nell'Unione e i controlli effettuati in tale paese terzo sono sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli all'importazione;
b)
i controlli effettuati nell'Unione e, se pertinente, nel paese terzo dimostrano che i prodotti esportati da tale paese terzo nell'Unione soddisfano le prescrizioni stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Qualora sia stata concessa tale approvazione, la valutazione del rischio applicata ai controlli all'importazione per i prodotti o le categorie di prodotti di cui al paragrafo 3 che entrano nel mercato dell'Unione include le approvazioni concesse.
Le autorità designate in conformità dell', paragrafo 1, possono tuttavia effettuare controlli su questi prodotti o categorie di prodotti che entrano nel mercato dell'Unione anche al fine di accertare che i controlli pre-esportazione effettuati dal paese terzo sono efficaci per determinare la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione.
7. L'approvazione di cui al paragrafo 3 specifica quale sia l'autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità devono essere effettuati i controlli pre-esportazione e tale autorità competente funge da controparte per tutti i contatti con l'Unione.
8. L'autorità competente di cui al paragrafo 7 provvede alla verifica ufficiale dei prodotti prima che entrino nell'Unione.
9. Qualora dai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al paragrafo 3 del presente articolo emergano non conformità significative, le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all' e adeguano il livello dei controlli su tali prodotti.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione per approvare ciascun sistema specifico di controlli pre-esportazione sui prodotti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
11. La Commissione controlla regolarmente il corretto funzionamento dell'approvazione concessa ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione adotta atti di esecuzione per ritirare tale approvazione qualora accerti che, in un numero significativo di casi, i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione non sono conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione informa immediatamente il paese terzo interessato dell'esito della decisione del comitato.
12. Il sistema di controlli pre-esportazione sui prodotti è valutato in conformità dell', paragrafo 4.
Storico versioni
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