Art. 32

Ruolo e compiti dei gruppi di cooperazione amministrativa

In vigore dal 20 giu 2019
Ruolo e compiti dei gruppi di cooperazione amministrativa 1.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, gli ADCO affrontano questioni specifiche di vigilanza del mercato e questioni settoriali specifiche. 2.   Gli ADCO svolgono i compiti seguenti: a) agevolare un'applicazione uniforme della normativa di armonizzazione dell'Unione nel loro ambito di competenza al fine di migliorare l'efficienza della vigilanza del mercato in tutto il mercato interno; b) promuovere la comunicazione tra le autorità di vigilanza del mercato e la rete e sviluppare una fiducia reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato; c) definire e coordinare progetti comuni come attività transfrontaliere congiunte di vigilanza del mercato; d) mettere a punto pratiche e metodologie comuni per un'efficace vigilanza del mercato; e) informarsi reciprocamente in merito ai metodi e alle attività nazionali di vigilanza del mercato e sviluppare e promuovere le migliori pratiche; f) individuare questioni di interesse comune in relazione alla vigilanza del mercato e proporre approcci comuni da adottare; g) agevolare le valutazioni dei prodotti specifiche per settore, inclusi la valutazione del rischio, i metodi di prova e i risultati delle prove, i recenti sviluppi scientifici e altri aspetti attinenti le attività di controllo.
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