Art. 32
Ruolo e compiti dei gruppi di cooperazione amministrativa
In vigore dal 20 giu 2019
Ruolo e compiti dei gruppi di cooperazione amministrativa
1. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, gli ADCO affrontano questioni specifiche di vigilanza del mercato e questioni settoriali specifiche.
2. Gli ADCO svolgono i compiti seguenti:
a)
agevolare un'applicazione uniforme della normativa di armonizzazione dell'Unione nel loro ambito di competenza al fine di migliorare l'efficienza della vigilanza del mercato in tutto il mercato interno;
b)
promuovere la comunicazione tra le autorità di vigilanza del mercato e la rete e sviluppare una fiducia reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato;
c)
definire e coordinare progetti comuni come attività transfrontaliere congiunte di vigilanza del mercato;
d)
mettere a punto pratiche e metodologie comuni per un'efficace vigilanza del mercato;
e)
informarsi reciprocamente in merito ai metodi e alle attività nazionali di vigilanza del mercato e sviluppare e promuovere le migliori pratiche;
f)
individuare questioni di interesse comune in relazione alla vigilanza del mercato e proporre approcci comuni da adottare;
g)
agevolare le valutazioni dei prodotti specifiche per settore, inclusi la valutazione del rischio, i metodi di prova e i risultati delle prove, i recenti sviluppi scientifici e altri aspetti attinenti le attività di controllo.
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