Art. 30

Composizione e funzionamento della rete

In vigore dal 20 giu 2019
Composizione e funzionamento della rete 1.   La rete è composta da rappresentanti di ciascuno Stato membro, inclusi un rappresentante degli uffici unici di collegamento di cui all', e un esperto nazionale opzionale, i presidenti degli ADCO e rappresentanti della Commissione. 2.   Sono istituiti ADCO distinti o congiunti per l'applicazione uniforme della normativa di armonizzazione dell'Unione. Gli ADCO sono composti da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti e, se del caso, da rappresentanti degli uffici unici di collegamento. Le riunioni degli ADCO sono destinate unicamente ai rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione. I portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, le piccole e medie imprese (PMI), i consumatori, i laboratori di prova e gli organismi di standardizzazione e di valutazione della conformità a livello di Unione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni degli ADCO in funzione dell'argomento in discussione. 3.   La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato attraverso la rete e partecipa alle riunioni della rete, dei suoi sottogruppi e degli ADCO. 4.   La rete si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta motivata della Commissione o di uno Stato membro. 5.   La rete può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici. 6.   La rete può invitare esperti e altri soggetti terzi, incluse le organizzazioni che gli interessi dell'industria, le PMI, i consumatori, i laboratori di prova e gli organismi di valutazione e normazione della conformità a livello di Unione, a partecipare alle riunioni come osservatori o a fornire contributi scritti. 7.   La rete si adopera per raggiungere un consenso. Le decisioni adottate dalla rete sono raccomandazioni giuridicamente non vincolanti. 8.   La rete stabilisce il proprio regolamento interno.
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