Art. 11

Attività delle autorità di vigilanza del mercato

In vigore dal 20 giu 2019
Attività delle autorità di vigilanza del mercato 1.   Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività al fine di garantire quanto segue: a) l'efficace vigilanza del mercato nei rispettivi territori per i prodotti messi in vendita sia online che attraverso i canali tradizionali in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione; b) l'adozione, da parte degli operatori economici, di misure correttive appropriate e proporzionate per quanto riguarda la conformità a tale normativa e al presente regolamento; c) l'adozione di misure appropriate e proporzionate qualora l'operatore economico non adotti misure correttive. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri e svolgono le loro funzioni in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi. 3.   Le autorità di vigilanza del mercato, nell'ambito delle loro attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, eseguono i controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentali e, laddove necessario, controlli fisici e di laboratorio basandosi su campioni congrui, definendo un ordine di priorità per la ripartizione delle loro risorse e per le azioni onde garantire un'efficace vigilanza del mercato, tenendo conto della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'. Nel decidere quali controlli effettuare, su quali tipi di prodotti e in quale misura, le autorità di vigilanza del mercato adottano un approccio basato sul rischio tenendo conto dei fattori seguenti: a) i possibili pericoli e i casi di non conformità associati ai prodotti e, ove disponibili, i casi verificatisi sul mercato; b) le attività e le operazioni sotto il controllo dell'operatore economico; c) i precedenti dell'operatore economico in materia di non conformità; d) se del caso, i profili di rischio delineati dalle autorità designate a norma dell', paragrafo 1; e) i reclami presentati dai consumatori e altre informazioni ricevute da altre autorità, operatori economici, media e altre fonti che potrebbero indicare una non conformità. 4.   La Commissione, previa consultazione della rete, può adottare atti di esecuzione, al fine di determinare le condizioni uniformi di controllo, i criteri per stabilire la frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a tali prodotti o categorie di prodotti a livello di Unione per quanto riguarda determinati prodotti o determinate categorie di prodotti, laddove siano stati costantemente individuati rischi specifici o violazioni gravi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza e altri interessi pubblici protetti da detta normativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di conformità dei loro prodotti alla normativa di armonizzazione dell'Unione rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di tali rapporti o certificati. 6.   Le prove di cui si avvale un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro possono essere utilizzate, senza ulteriori formalità, nel quadro delle indagini di verifica della conformità di un prodotto condotte dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro. 7.   Le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono le seguenti procedure in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione: a) procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni su questioni attinenti ai rischi o ai casi di non conformità; b) procedure per verificare l'effettiva applicazione da parte degli operatori economici delle misure correttive che dovevano adottare. 8.   Al fine di garantire la comunicazione e il coordinamento con le loro controparti in altri Stati membri, le autorità di vigilanza partecipano attivamente ai gruppi di cooperazione amministrativa (ADCO) di cui all', paragrafo 2. 9.   Fatta salva ogni procedura di salvaguardia unionale ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, i prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro ritenga il contrario sulla base di un'indagine svolta di propria iniziativa tenendo conto dell'eventuale contributo fornito da un operatore economico.
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