Art. 40

Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011 L'articolo 56, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011, è sostituito dal seguente: «1.   Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non raggiunge la prestazione dichiarata e presenta un rischio per il rispetto dei requisiti di base delle opere da costruzione contemplate dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato che copre i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.».
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