Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi prodotto che presenta un rischio per il quale, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell'impiego normale e prevedibile del prodotto, la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati
Fonte: reg-2019-06-20-1020 — art. 3 →il prodotto che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati. Si applicano le definizioni di «PMI», «piccola impresa» e «microimpresa» di cui all'allegato I, articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, rispettivamente, della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (58). Si applicano le definizioni di «sostanza» e «miscela» di cui all'articolo 3, punti 1) e 2), ris
Fonte: reg-2024-06-13-1781 — art. 2 →un prodotto che presenta un rischio grave quale definito all’articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1020
Fonte: reg-2024-11-27-3110 — art. 3 →