Questo termine è definito da 43 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
to ad esso attribuito dal regolamento (CE) n
Fonte: reg-2011-03-09-305 — art. 2 →accreditamento come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2016-03-09-424 — art. 3 →accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dlgs-2007-02-02-22 — art. 2 →attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE
Fonte: dlgs-2012-06-12-78 — art. 2 →l'attestazione dell'organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità
Fonte: dlgs-2016-05-19-81 — art. 2 →attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell’ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 25 del presente regolamento
Fonte: reg-2024-07-26-2027 — art. 2 →l'accreditamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
Fonte: dlgs-2019-05-14-57 — art. 3 →il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del SET prima di essere autorizzato a fornire il SET in un settore del SET
Fonte: dlgs-2021-11-05-153 — art. 2 →l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2019-06-05-1009 — art. 2 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-02-26-31 — art. 2 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-02-26-32 — art. 4 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-02-26-28 — art. 2 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-02-26-29 — art. 2 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-02-26-30 — art. 3 →accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-04-16-53 — art. 2 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-05-15-68 — art. 2 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-07-23-90 — art. 2 →il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del S.E.T. prima di essere autorizzato a fornire il S.E.T. in un settore del S.E.T.
Fonte: dir-2019-03-19-520 — art. 2 →l'accreditamento quale definito al punto 10 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2016-05-11-797 — art. 2 →l'accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2016-03-09-425 — art. 3 →accreditamento come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2019-03-12-945 — art. 3 →l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2019-04-17-881 — art. 2 →l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2023-06-14-1230 — art. 3 →l’accreditamento secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2023-07-12-1542 — art. 3 →attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell’ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica in applicazione degli articoli da 4 a 36
Fonte: reg-2023-10-20-2917 — art. 2 →l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2024-01-23-370 — art. 1 →l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2024-11-27-3110 — art. 3 →l'accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: reg-2025-11-26-2509 — art. 3 →accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dpr-1999-04-30-162 — art. 2 →attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 7/10/2010, n. 235 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Fonte: dpr-2010-07-09-159 — art. 1 →attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformità
Fonte: d-2014-06-04-115 — art. 2 →accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dlgs-1991-09-27-311 — art. 1-bis →accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dlgs-1992-12-29-517 — art. 2 →provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta
Fonte: dlgs-2003-09-10-276 — art. 2 →attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità
Fonte: dlgs-2016-01-11-5 — art. 3 →attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità
Fonte: dlgs-2015-07-29-123 — art. 2 →accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dlgs-2016-06-22-128 — art. 2 →attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità
Fonte: dpr-2018-11-16-146 — art. 2 →il permesso, concesso a un fabbricante con una decisione della BCE, di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro in uno specifico sito di fabbricazione
Fonte: dec-2020-04-27-637 — art. 1 →lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2009-06-18-48 — art. 3 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2013-06-12-29 — art. 3 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-02-26-33 — art. 2 →accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008
Fonte: dir-2014-02-26-34 — art. 2 →