Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «equipaggiamento marittimo», l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all’; 2) «nave UE», nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell’ambito di applicazione delle convenzioni internazionali; 3) «convenzioni internazionali», le seguenti convenzioni, e i relativi protocolli e codici di applicazione obbligatoria, adottate sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l’approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell’equipaggiamento da installare a bordo delle navi: — la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (Colreg), — la convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento del mare da parte delle navi del 1973 (Marpol), — la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (Solas), 4) «norme di prova», le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo fissate dalle seguenti organizzazioni: — Organizzazione marittima internazionale (IMO), — Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), — Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), — Comitato europeo di normalizzazione (CEN), — Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), — Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), — Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), — la Commissione, in conformità dell’ e all’, paragrafo 6, della presente direttiva, — autorità di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l’Unione è parte contraente, 5) «strumenti internazionali», le convenzioni internazionali, unitamente alle risoluzioni e circolari dell’IMO che danno esecuzione a tali convenzioni nella versione aggiornata, e le norme di prova; 6) «marchio di conformità», il simbolo di cui all’ e che figura nell’allegato I o, se del caso, l’etichetta elettronica di cui all’; 7) «organismo notificato», un organismo designato dall’amministrazione nazionale competente di uno Stato membro ai sensi dell’; 8) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 9) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell’Unione; 10) «fabbricante», una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 11) «rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività; 12) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo; 13) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato equipaggiamento marittimo; 14) «operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; 15) «accreditamento»: accreditamento quale definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 16) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 17) «valutazione della conformità», il processo compiuto dagli organismi notificati, a norma dell’, finalizzato a dimostrare che l’equipaggiamento marittimo è conforme ai requisiti della presente direttiva; 18) «organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione; 19) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di equipaggiamento marittimo che è già stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo di navi UE; 20) «ritiro», qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura; 21) «dichiarazione UE di conformità», una dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformità dell’; 22) «prodotto», un elemento dell’equipaggiamento marittimo.
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