Art. 17

Notifica degli organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 23 lug 2014
Notifica degli organismi di valutazione della conformità 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, gli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva. 2.   Gli organismi notificati sono conformi ai requisiti di cui all’allegato III.
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Notifica degli organismi di valutazione della conformità (Art. 17 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo