Art. 17
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
In vigore dal 23 lug 2014
Notifica degli organismi di valutazione della conformità
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, gli organismi autorizzati ad eseguire compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.
2. Gli organismi notificati sono conformi ai requisiti di cui all’allegato III.
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