Art. 15

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 23 lug 2014
Procedure di valutazione della conformità 1.   Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri si assicurano che il fabbricante o il rappresentante autorizzato del fabbricante abbia effettuato, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformità per un elemento specifico dell’equipaggiamento marittimo, utilizzando una delle opzioni messe a disposizione mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, sulla base di una delle procedure elencate di seguito: a) se deve essere utilizzato l’esame CE del tipo (modulo B), prima dell’immissione sul mercato tutto l’equipaggiamento marittimo è soggetto a: — garanzia qualità produzione (modulo D), o — garanzia qualità prodotto (modulo E); o — verifica sul prodotto (modulo F); b) nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo sono prodotti singolarmente o in piccole quantità e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di un’unica unità (modulo G). 3.   La Commissione tiene, per mezzo del sistema di informazione reso all’uopo disponibile, un elenco aggiornato dell’equipaggiamento marittimo approvato e delle domande ritirate o respinte e lo mette a disposizione dei soggetti interessati.
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Procedure di valutazione della conformità (Art. 15 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo