Art. 14

Altri operatori economici

In vigore dal 23 lug 2014
Altri operatori economici 1.   Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto o, se del caso, su entrambi. 2.   Gli importatori e i distributori, in seguito a una richiesta motivata di un’autorità competente, forniscono a quest’ultima, in una lingua ad essa facilmente comprensibile o accettabile per la stessa, tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato. 3.   Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’, quando immette sul mercato o installa a bordo di una nave UE equipaggiamento marittimo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica equipaggiamenti marittimi già immessi sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata. 4.   Per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l’apposizione del marchio di conformità e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell’equipaggiamento marittimo in questione, gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato: a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto; b) qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un prodotto.
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Altri operatori economici (Art. 14 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo