Art. 18

Autorità di notifica

In vigore dal 23 lug 2014
Autorità di notifica 1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’elaborazione e attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, oltre che del rispetto dell’. 2.   Gli organismi notificati sono oggetto di controlli con cadenza quantomeno biennale. La Commissione può scegliere di partecipare ai controlli in qualità di osservatore. 3.   Gli Stati membri possono decidere che le attività di valutazione e controllo di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate da un organismo nazionale di accreditamento. 4.   Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta, mutatis mutandis, i requisiti di cui allegato V. Esso pone inoltre in essere meccanismi concernenti la responsabilità derivante dalle proprie attività. 5.   L’autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 4. 6.   L’autorità di notifica si conforma ai requisiti di cui all’allegato V.
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Autorità di notifica (Art. 18 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo