Art. 20
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 23 lug 2014
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Se un organismo notificato subappalta determinati compiti relativi alla valutazione della conformità, o ricorre a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino i requisiti di cui allegato III e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da tale subappaltatore o affiliata a norma della presente direttiva.
Storico versioni
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