Art. 22
Contestazione della competenza degli organismi notificati
In vigore dal 23 lug 2014
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui – sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle che le sono trasmesse – abbia dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del rispetto, da parte di un organismo notificato, dei requisiti e delle responsabilità a cui è soggetto.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notifica, ne informa senza indugio lo Stato membro notificante e chiede a quest’ultimo di adottare senza indugio le misure correttive necessarie, incluso all’occorrenza il ritiro della notifica.
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