Art. 24

Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni

In vigore dal 23 lug 2014
Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni 1.   Gli organismi notificati comunicano all’autorità di notifica: a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità; b) qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica; c) eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, le attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2.   Su richiesta, gli organismi notificati forniscono alla Commissione e agli Stati membri informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e positivi delle valutazioni della conformità. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati, che svolgono attività di valutazione della conformità relative agli stessi prodotti, informazioni sui risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
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Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni (Art. 24 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo