Art. 4

Requisiti per l’equipaggiamento marittimo

In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti per l’equipaggiamento marittimo 1.   L’equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi UE alla data di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, o successivamente a tale data, è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento è installato a bordo. 2.   La conformità dell’equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al paragrafo 1 è dimostrata unicamente sulla base delle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità di cui all’. 3.   Si applicano gli strumenti internazionali, fatta salva la procedura di controllo di conformità stabilita all’ del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 4.   I requisiti e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicati in maniera uniforme, in conformità dell’, paragrafo 2.
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Requisiti per l’equipaggiamento marittimo (Art. 4 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo