Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 lug 2014
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica all’equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dell’amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell’Unione nel momento in cui l’equipaggiamento è installato a bordo. 2.   Benché l’equipaggiamento di cui al paragrafo 1 possa rientrare anche nell’ambito di applicazione di strumenti del diritto dell’Unione diversi dalla presente direttiva, ai fini dell’ tale equipaggiamento è soggetto esclusivamente alla presente direttiva.
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Ambito di applicazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo