Art. 6

Funzionamento del mercato interno

In vigore dal 23 lug 2014
Funzionamento del mercato interno Gli Stati membri non vietano l’immissione sul mercato o l’installazione a bordo di navi UE di equipaggiamento marittimo, né rifiutano il rilascio di certificati ad esso relativi alle navi battenti la loro bandiera o il rinnovo di detti certificati, se tale equipaggiamento è conforme alla presente direttiva.
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Funzionamento del mercato interno (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/90) — Testo vigente | Portale Normativo