organismo nazionale di accreditamento

Questo termine è definito da 33 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2019-06-05-1009art. 2

organismo nazionale di accreditamento come definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008. 22) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente regolamento in relazione a un sottosistema o a un componente di sicurezza

Fonte: reg-2016-03-09-424art. 3

un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2023-05-10-956art. 3

organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dlgs-2007-02-02-22art. 2

l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attività di accreditamento, individuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA)

Fonte: dlgs-2012-06-12-78art. 2

l'organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di vigilanza del mercato, individuato in base alla normativa vigente

Fonte: dlgs-2016-05-19-81art. 2

l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dlgs-2019-05-14-57art. 3

l'unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento

Fonte: dlgs-2023-10-06-148art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-02-26-31art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-02-26-32art. 4

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-02-26-28art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-02-26-29art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-02-26-30art. 3

organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-04-16-53art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-05-15-68art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-07-23-90art. 2

un organismo nazionale di accreditamento quale definito al punto 11 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2016-05-11-797art. 2

l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2016-03-09-425art. 3

un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2019-04-17-881art. 2

l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2023-06-14-1230art. 3

un organismo nazionale di accreditamento secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2023-07-12-1542art. 3

l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2024-01-23-370art. 1

l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2025-11-26-2509art. 3

organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dpr-1999-04-30-162art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dlgs-1991-09-27-311art. 1-bis

organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dlgs-1992-12-29-517art. 2

l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento

Fonte: dlgs-2016-01-11-5art. 3

l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA

Fonte: dlgs-2015-07-29-123art. 2

organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dlgs-2016-06-22-128art. 2

un organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: reg-2018-05-30-858art. 3

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2013-06-12-29art. 3

organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-02-26-33art. 2

l’organismo di accreditamento nazionale quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008

Fonte: dir-2014-02-26-34art. 2
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo