Titolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2023
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; b) Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; c) organismo di controllo: l'organismo delegato come definito dall', punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a cui l'autorità competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la verifica di conformità al Regolamento; d) autorità di controllo: un'autorità di controllo competente per il settore biologico, come definita dall', punto 4), del regolamento (UE) 2017/625; e) autorità competente: un'autorità come definita dall', punto 3), del regolamento (UE) 2017/625; f) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625; g) verifica di conformità: controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformità al Regolamento eseguita ai sensi dell' del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche più appropriate di cui all' del regolamento (UE) 2017/625; h) prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all', punti 2) e 7), del Regolamento; i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso nella produzione biologica; l) campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo; m) analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, così come indicato all', lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento; n) certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all' del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021; o) TRACES (Trade control and export system): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306; p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell' della legge 28 luglio 2016, n. 154; q) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; s) BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita e disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023; t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica; u) sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell' del regolamento delegato (UE) 2021/2306; v) autorizzazione: provvedimento con il quale l'autorità competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento; z) importatore: l'operatore, come definito all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all' del presente decreto; aa) primo destinatario: l'operatore, come definito all', paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all' del presente decreto; bb) Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell' del regolamento delegato (UE) 2021/2306; cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell' del regolamento (UE) 2017/625; dd) fascicolo aziendale: modello elettronico in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; ee) periodo di conversione: periodo come descritto dall', paragrafo 1 del Regolamento; ff) organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall'autorità competente designata a livello ministeriale; gg) organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento; hh) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell', paragrafo 3, del Regolamento, nonché gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148#art-2

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