Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)   «ascensore»: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide; 2)   «supporto del carico»: la parte dell’ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle; 3)   «ascensore modello»: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici; 4)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 5)   «immissione sul mercato»: — la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure — la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, 6)   «installatore»: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore; 7)   «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale; 8)   «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati; 9)   «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo; 10)   «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori; 11)   «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; 12)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare; 13)   «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 14)   «accreditamento»: accreditamento quale definito all’, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 15)   «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 16)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori; 17)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 18)   «richiamo»: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale; 19)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento; 20)   «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; 21)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
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