Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 feb 2014
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
a)
di persone;
b)
di persone e cose;
c)
soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.
Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
a)
gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b)
gli ascensori da cantiere;
c)
gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d)
gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e)
gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f)
gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g)
gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h)
gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i)
gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
j)
i treni a cremagliera;
k)
le scale mobili e i marciapiedi mobili.
3. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione, la presente direttiva non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione.
Storico versioni
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